News / FAQ

  • La testimonianza scritta: prime applicazioni giurisprudenziali

    Fonte: : https://www.dgt.mef.gov.it/gt La legge del 31 agosto 2022, n. 130, riformulando l’art. 7, 4° comma, delD.lgs. n. 546 del 1992, ha così introdotto espressamente la prova testimoniale nel rito tributario, seppure, come anticipato, nella forma scritta.La disposizione citata prevede che la prova testimoniale possa essereammessa, “con le forme di cui all’art. 257-bis del codice […]

  • Nuovi codici ATECO 2025: pronto il servizio di rettifica online

    Autore: Redazione Edotto (https://www.edotto.com/articolo/nuovi-codici-ateco-2025-istruzioni-dallagenzia) La nuova versione della classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° aprile 2025 e deve essere impiegata nei documenti e nelle comunicazioni rivolte all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non è necessario inoltrare una comunicazione di modifica dei dati ai fini IVA. Con la risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha […]

  • Resto al sud: sostenere la nascita o la sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali.

    Resto al sud è incentivo promosso da INVITALIA. A chi è rivolto? Le agevolazioni sono rivolte agli under 56 che: L’incentivo quindi si rivolge a: Possono inoltre chiedere i finanziamenti i liberi professionisti ( in forma societaria o individuale ) che non risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo […]

  • FRC – FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA a sostegno di investimenti per PMI e Professionisti

    Si riporta di seguito quanto pubblicato sul sito: https://www.sviluppocampania.it/2024/07/29/frc-fondo-regionale-per-la-crescita-a-sostegno-di-investimenti-per-pmi-e-professionisti/ È stato pubblicato il nuovo bando del Fondo Regionale per la Crescita Campania-FRC che finanzia gli investimenti finalizzati a rafforzare la capacità competitiva e a sostenere i processi di innovazione, attraverso uno stanziamento di 93 milioni e 460 mila euro di fondi Fesr Campania 2021-2027 destinato […]


Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso Codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).

L’art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.

Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.

L’’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/967-nuovi-bilanci-abbreviati-gia-da-quelli-2024.html#share-section

il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, che entrata in vigore dal 25 settembre 2024, è intervenuto anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

In dettaglio  l’art. 16 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano:

  • il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese,
  • il bilancio consolidato.

L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.

In dettaglio, viene modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro, prima 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro, prima 8.800.000 euro;
  •  50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Viene modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro, prima 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro, prima 350.000 euro;
  • 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Infine viene modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro, prima 20.000.000 di euro;
  • totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro, prima 40.000.000 di euro;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

Vengono aggiunte due norme per le quali: 

  • Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l’analisi di cui al comma 1 e’, altresi’, corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell’impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.
  • La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra’ contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all’articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell’articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.

Dal 1° gennaio 2024, la nuova legge di Bilancio 2024 prevede che chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% e non più quella del 21%.
Tuttavia, la stessa norma prevede, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, l’Agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell’anno ha comunque diritto all’aliquota del 21%.

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n.6 dell’11 marzo 2024 ha pubblicato il modello e le istruzioni per Rifiutare la cessione successiva alla prima dei bonus edilizi (di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Individua le soluzioni che possano essere adottate nei casi in cui:

· la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla;

· il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione della cessione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (Piattaforma).

Nei casi prospettati, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all’Agenzia delle entrate il “rifiuto” della cessione del credito già accettata, utilizzando apposito modello da compilare secondo le relative istruzioni – sottoscritto digitalmente o con firma autografa (allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori) dal cessionario e dal cedente – il quale deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata:

– annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it

Si fa presente che la richiesta può riferirsi solo a cessioni di crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, già accettate dal cessionario e si specifica che:

· qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del

credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, si ricorda che l’opzione per l’utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

· in caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l’operazione di rifiuto non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Il rifiuto rimuove gli effetti dell’erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. In entrambi i casi, all’esito positivo dell’operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell’eventuale ulteriore cessione o dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24, se ancora nei termini di legge. Una volta eseguita l’operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data comunicazione agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla Piattaforma. Eventuali istanze già trasmesse all’Agenzia delle entrate con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella presente circolare.

Come si legge dall’Agenzia delle Entrate, le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, nel caso di successione si trasferiscono a determinate condizioni.

In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.

Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene.

Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione. In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente o donatario, neanche quando la vendita o la donazione sono effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.

I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini. In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.

Va sottolineato che, nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione abbia cessato l’attività, con conseguente cancellazione della partita IVA, e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita IVA, egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:

· il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno oggetto della presente dichiarazione;

· un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata.

· Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;

· un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

In merito all’eventuale credito IVA, occorre specificare che il rigo VX4, riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2023, in caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.

In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui in sintesi viene chiarito quanto segue:

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
  • le imprese già costituite al 1° gennaio, data di entrata in vigore della novità, hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi;
  • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
  • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Fonte: https://www.fiscoetasse.com/new-rassegna-stampa/1597-pec-amministratori-di-societa-istruzioni-mimit.html

Per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga. L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:

· con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.

· effettuando il pagamento con l’F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.

L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.

L ’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 220/2023, di riforma del processo tributario, è intervenuto anche sulla disposizione del D. Lgs 546/1992 (art. 7, comma 4), in tema di testimonianza nel processo tributario stabilendo innanzitutto la facoltà di notifica in via telematica dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.

Nello specifico viene oggi previsto, in deroga alle previsioni attuative del codice civile, che il testimone munito di firma digitale può: rendere la testimonianza su un apposito modulo, che sarà scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia (fino a che non sarà adottato l’apposito decreto ministeriale con cui verrà varato il modello di testimonianza scritta per il processo tributario, sarà utilizzabile il diverso modello previsto dal Codice di procedura civile e dal DM 17.02.2010) e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, con successivo deposito telematico da parte del difensore della parte che ha reso la testimonianza.

In proposito la relazione illustrativa al Decreto evidenzia che il deposito tramite il difensore della parte che ha citato il testimone si rende necessario in quanto il testimone non ha accesso al SIGIT (ossia al “Portale del processo tributario telematico” – PTT).