A richiamare l’attenzione sul Concordato preventivo biennale, che entra nella fase operativa per il biennio 2026-2027, è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), che, con Informativa n. 116 del 16 settembre 2026, ha annunciato la pubblicazione di una guida predisposta insieme all’Agenzia delle Entrate.
Il documento raccoglie in chiave operativa anche le novità del decreto legislativo n. 148 del 7 agosto 2026, con particolare riguardo a cessazione, decadenza, rinnovo e ravvedimento speciale.
La Guida operativa CNDCEC-Agenzia delle Entrate, pubblicata a settembre 2026, costituisce quindi il riferimento per orientarsi nella disciplina applicabile al nuovo biennio.
CPB 2026-2027, chi può accedere
Il CPB è destinato ai contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
Per l’accesso è necessario che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello interessato dalla proposta, non risultino debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti non più impugnabili.
È comunque possibile aderire se, entro il termine previsto, tali debiti vengono estinti fino a portare il residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sotto i 5.000 euro.
Il D.Lgs. n. 148/2026 ha inoltre previsto che l’adesione effettuata in assenza dei requisiti richiesti sia priva di effetti, senza determinare una fattispecie di decadenza.
Cause di esclusione da verificare
Prima dell’adesione occorre controllare l’eventuale presenza di condizioni ostative. Tra le principali cause di esclusione rientrano:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi precedenti, quando obbligatoria;
- condanna per specifici reati tributari, societari o di riciclaggio commessi negli ultimi tre periodi d’imposta;
- redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile superiori al 40% del reddito d’impresa o professionale;
- ingresso nel regime forfetario nel primo periodo oggetto di concordato;
- determinate operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale;
- alcune situazioni relative ai professionisti che partecipano ad associazioni professionali, STP o società tra avvocati.
Per i professionisti, quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA, assume rilievo il coordinamento tra l’adesione del singolo e quella della struttura partecipata.
NOTA BENE: La mera esclusione dagli ISA di uno degli associati non impedisce però automaticamente l’adesione dello studio e degli altri professionisti, se ricorrono le ulteriori condizioni previste.
Adesione entro il 31 ottobre 2026
La proposta viene elaborata attraverso il software “Il tuo ISA 2026 CPB”, che tiene conto del reddito dichiarato, del livello di affidabilità ISA e di eventuali eventi straordinari rilevanti.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’adesione al CPB 2026-2027 può essere effettuata entro il 31 ottobre 2026. Entro lo stesso termine è possibile revocare una precedente accettazione.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la scadenza è fissata all’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio.
L’adesione viene comunicata tramite il Modello CPB 2026/2027, con due modalità alternative:
- invio insieme al modello ISA allegato a Redditi 2026;
- invio autonomo tramite il frontespizio di Redditi 2026, indicando nella casella “Comunicazione CPB” il codice 1 – Adesione.
Fino alla scadenza è possibile modificare una comunicazione già trasmessa con un nuovo invio, senza preventiva revoca.
Come funziona la revoca
Anche la revoca deve essere trasmessa telematicamente entro il termine previsto per l’adesione:
- con la dichiarazione dei redditi, utilizzando il codice 3 – Revoca con flusso dichiarativo;
- con invio autonomo del frontespizio di Redditi 2026, indicando il codice 2 – Revoca.
Nel primo caso vengono revocate tutte le comunicazioni di adesione precedentemente inviate entro il termine, con possibilità di trasmettere contestualmente una nuova adesione.
Redditi concordati ed effetti del CPB
Il concordato riguarda il reddito d’impresa e quello derivante dall’esercizio di arti e professioni, con esclusione di specifiche componenti individuate dalla normativa.
Per i professionisti restano fuori, tra l’altro, alcune plusvalenze e minusvalenze, i redditi da partecipazione e i corrispettivi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali. Per le imprese sono escluse, tra le altre componenti, determinate plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e perdite su crediti.
Il reddito concordato e il valore della produzione netta non possono essere inferiori a 2.000 euro.
L’adesione non elimina gli obblighi contabili e dichiarativi: il contribuente deve continuare a presentare le dichiarazioni e i modelli ISA e riportare i valori concordati.
Tra gli effetti del CPB rientrano la non imponibilità del reddito effettivo eccedente quello concordato, nei limiti previsti dalla disciplina, i benefici premiali ISA e la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato.
Il CPB non produce effetti ai fini dell’IVA, che continua a essere determinata secondo le regole ordinarie.
Cessazione e decadenza
La guida Cndcec/Agenzia delle Entrate di settembre 2026 distingue nettamente le cause di esclusione, che operano nella fase di accesso, dalle ipotesi di cessazione e decadenza, che intervengono dopo l’adesione.
La cessazione può verificarsi, tra gli altri casi, per:
- cessazione o modifica dell’attività, salvo applicazione dello stesso ISA;
- circostanze eccezionali che determinano redditi effettivi inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati;
- ingresso nel regime forfetario;
- specifiche operazioni straordinarie;
- superamento del limite di ricavi o compensi previsto per gli ISA, aumentato del 50%.
La decadenza, invece, riguarda violazioni di particolare rilevanza e determina la perdita degli effetti del concordato per entrambi i periodi d’imposta.
Rinnovo: premialità rafforzate
In caso di rinnovo per un secondo biennio, la Guida CNDCEC-Agenzia delle Entrate di settembre 2026 evidenzia un rafforzamento dei benefici.
In particolare:
- l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti IVA sale da 70.000 a 100.000 euro;
- per imposte dirette e IRAP la soglia passa da 50.000 a 70.000 euro;
- per i rimborsi IVA senza visto o garanzia la soglia sale a 100.000 euro;
- i termini di accertamento sono anticipati di due anni;
- saldo e acconto delle imposte possono essere rateizzati senza interessi.
Ravvedimento speciale 2020-2023
Chi rinnova il CPB per il biennio 2026-2027 può inoltre accedere a un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023.
La base imponibile viene determinata incrementando il reddito già dichiarato in misura variabile dal 5% al 50%, in funzione del punteggio ISA. Sulla maggiore base si applica un’imposta sostitutiva del 10%, 12% o 15%, sempre in relazione all’affidabilità fiscale. Per l’IRAP l’aliquota è fissata al 3,9%.
Una disciplina specifica riguarda alcune annualità di esclusione dagli ISA, per le quali è previsto un incremento forfetario del 25% del reddito dichiarato e un’imposta sostitutiva del 12,5%.
ATTENZIONE: per ciascuna annualità definita con il ravvedimento speciale, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro.

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